Chi siamo

L’Associazione Casa Talibè è una associazione italiana a carattere apolitico e aconfessionale nata nel 2016 con lo scopo di garantire un mondo migliore per i talibè e le donne incinta e un sogno ambizioso e realizzabile.
L’Associazione è formata da persone di diverse culture, religioni, lingue e credenze che si organizzano per dare impulso ad un grande cambiamento, attivando e sostenendo progetti volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e sociali dei talibè e delle donne incinta a Darou Mousty, in Senegal.

 

 

Associazione Casa Talibè

Codice Fiscale: 97912570583

Per informazioni: info@casatalibe.it

Per le vostre donazioni e offerte:
IBAN IT29H0311103233000000038701

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ASSOCIAZIONE CASA TALIBE’

STATUTO

 

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

L’organizzazione di volontariato, denominata Casa Talibè  assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede in Roma in XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  -cap. XXXXX – scala “X” – int.XX.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

In caso di acquisizione dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, di cui all’art. 11 della L. 460/97, l’Associazione farà uso della locuzione “ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

ART.2 – STATUTO

L’organizzazione di volontariato Casa Talibè e’ disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più  particolari.

ART.3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto e’ interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – FINALITA’

L’Associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, nonché  senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità  di solidarietà sociale , culturale e sanitario. Si propone come  scopo quello di cercare di combattere la povertà e migliorare le condizioni di vita dei Talibè  in Senegal, cercando di offrire loro cure sanitarie di base, una nutrizione adeguata, vestiti e altre necessità di base. In particolare:

  • In collaborazione con degli infermieri e medici del luogo, l’Associazione offre l’accesso alle prime cure sanitarie dei bambini Talibè;
  • L’Associazione si impegna  ad individuare le famiglie più  bisognose della città  di Darou Mousty per consegnare loro, ogni mese, un pacco alimentare al fine di garantire il fabbisogno mensile del nucleo familiare;
  • l’Associazione Casa Talibè si propone come ulteriore obiettivo l’alfabetizzazione di base sia per i bambini Talibè sia per le giovani donne.

ART.6 – DURATA

La durata dell’Associazione è  a tempo indeterminato.

ART.7 – SOCI

Possono diventare soci dell’Associazione, tutte le persone fisiche  che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea. La qualifica di socio e’ a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il regolare versamento delle quote annuali.

Sono previste 2 (due) categorie di soci:

  • Ordinari – volontari : versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e possono prestare la propria opera  in modo personale e gratuito – hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
  • Sostenitori : versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

ART. 9 – RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

ART. 10  – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme di Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale e’ intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – PERDITA QUALITA’ DI SOCIO

La qualita’ di socio si perde:

  1. per morte;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione  il socio ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

ART. 12 – QUALITA’ DI SOCIO SOSTENITORE

Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che , condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

ART.13 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  1. Il Consiglio Direttivo;
  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  3. L’Assemblea degli associati.

ART.14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è  composto da 3  (tre)  a 7  (sette)  membri compreso il Presidente, che ne fa parte di diritto e lo presiede, scelti dall’Assemblea degli associati.

Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il  Presidente e il Vice Presidente  e il Segretario con funzioni di tesoriere, se non siano stati già  nominati dall’Assemblea al momento dell’elezione.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a scopo gratuito.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può  inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato  di gestione.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese o dietro richiesta motivata di almeno la maggioranza dei consiglieri.

La convocazione e’ fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione puo’ avvenire a mezzo telegramma da inviare almeno 2 (due) giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

  1. La gestione dell’Associazione;
  2. Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  3. Deliberare sull’ammissione dei soci;
  4. Convocare l’Assemblea;
  5. Determinare il valore delle quote associative per potarlo in approvazione all’Assemblea;
  6. Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’Assemblea;
  7. Predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per potarli in approvazione all’Assemblea;
  8. Nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
  9. Deliberare per ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.

ART. 17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio  Direttivo.

Il Presidente puo’ essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente  rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione  dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 18 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa piu’ di una delega per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 19 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea deve:

  1. Approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  2. Approvare il valore delle quote sociali determinate dal Consiglio Direttivo;
  3. Approvare l’eventuale regolamento interno;
  4. Eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
  5. Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 – CONVOCAZIONE

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultane dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

ART. 21 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà piu’ uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 22 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza della meta’ piu’ uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 23 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attivita’:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivamenti da attivita’ commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio
  • da proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

ART. 24 – I BENI

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili , nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.25 – PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

L’utilizzo dei proventi deve essere in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della Legge 266/91.

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:

  • il bilancio preventivo entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale;
  • il conto consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

  • L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  • L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 28 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo rappresentante legale.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.

ART. 29 – PERSONALE RETRIBUITO

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 30 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 31 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 32 – ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 33 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico e analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legg.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non e’ previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata  Casa Talibè

 

L’anno  duemilasedici  il mese di ottobre il giorno  ventisette  in Roma (RM) presso la sede sociale in XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX n. XXX  – scala X – int. XX – cap. XXXXX, presenti i signori:

  • Pampani Francesca Romana nata a Roma il 21-09-1982 residente a Roma – cap. XXXXX – in XXX XXXXXXX n. XX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX;
  • Calabresi Silvia nata a Roma il 11-01-1951 residente a Roma – cap. XXXXX – in XXX XXXXXX n.XX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX;
  • Diop Touba nato a Sarsara (Mauritania –EE) residente a Roma – cap. XXXXX- in XXX XXXXX XXXXX XXXX CF. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – E’ costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l’associazione di volontariato avente la seguente denominazione: CASA TALIBE’;

ART.2 – L’Associazione ha sede in XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX n. XXX  – scala X – int. XX – cap. XXXXX;

ART.3 – L’Associazione ha come scopo di:  combattere la povertà e le condizioni di vita dei talibè in Senegal, offrendo loro cure sanitarie di base, una nutrizione adeguata, vestiti e altre necessità di base. In particolare:

  • In collaborazione con degli infermieri e medici del luogo, l’Associazione vuole offrire l’accesso alle prime cure sanitarie dei bambini Talibè;
  • L’Associazione mira ad individuare le famiglie piu’ bisognose della città di Darou Mousty per consegnare loro ogni mese un pacco alimentare al fine di garantire il fabbisogno mensile del nucleo familiare;
  • L’Associazione si pone come ulteriore obiettivo fornire un’alfabetizzazione di base sia per i bambini Talibè che per le giovani donne.

ART.4 – L’Associazione ha durata illimitata nel tempo;

ART.5 – L’Associazione avra’ come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza dei fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. L’Associazione trarra’ i mezzi per finanziare la propria attività da:

  1. Quote associative annuali versate dai soci;
  2. Donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
  3. Proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

 

ART.6 – I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:

  • Pampani Francesca Romana;
  • Calabresi Silvia;
  • Diop Touba.

A Presidente viene eletta la Sig.ra Pampani Francesca Romana;

A  Vice Presidente e Tesoriere viene eletta la sig.ra Calabresi Silvia;

A Segretario  viene eletto il Sig. Diop Touba.

ART.7  – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

E’ parte integrante del presente atto lo Statuto – definito su 34 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

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